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Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

54739
Stato 34 occorrenze
  • 1973
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

Oggetti gravati di assegno

Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

Oggetti diretti ad omonimi

Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

Facoltà di ritirare gli oggetti rinvenuti

Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

Divieto di spedizione di oggetti postali - Sanzioni

Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

decreto, non può comprendere oggetti materiali non cartacei, né provviste di stampe ed oggetti di cancelleria, salvo le eccezioni indicate nel

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Consegna o restituzione di oggetti - Cessazione di responsabilità

Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

All'atto del ritiro della corrispondenza e dei pacchi il destinatario e, nel caso di oggetti rinviati, i mittenti debbono pagare i dazi doganali e

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Indebita inclusione di comunicazioni epistolari in oggetti di corrispondenza non epistolare

Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

E' consentito di includere nei pacchi una fattura od un semplice elenco degli oggetti contenuti in essi.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

Le lettere ed i pacchi contenenti denaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore debbono essere assicurati.

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E' ammessa, altresì, l'assicurazione convenzionale per la spedizione di documenti, carte ed oggetti di speciale importanza e di valori non esigibili

Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

E' vietato d'includere nelle corrispondenze ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari denaro, oggetti preziosi e carte di valore

Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

Oltre all'indennità prevista dagli articoli 48, 49, 70 e 85, l'Amministrazione, nei casi di perdita, manomissione od avaria di oggetti ad essa

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Nella stessa forma, di cui al primo comma, sono stabiliti i limiti di peso, dimensione, valore e assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione

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, costoro hanno facoltà di ritirare gli oggetti, restituendo l'indennità stessa.

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oggetti assicurati o dei pacchi in stato di perfetta integrità esterna.

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Gli oggetti e le somme affidate all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ad eccezione delle corrispondenze non epistolari e dei

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Chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili oggetti e congegni destinati al servizio postale e delle

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I mittenti di oggetti raccomandati od assicurati, di pacchi e di vaglia, i traenti di assegni postali, i mittenti di telegrammi, radiotelegrammi e

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Chiunque, fuori del caso previsto dal comma precedente, deturpi o imbratti oggetti e congegni destinati al servizio postale e delle telecomunicazioni

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I mittenti hanno facoltà di assumere a loro carico il pagamento di tutte le somme gravanti gli oggetti da loro spediti. Il regolamento determina le

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Chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi postali e di telecomunicazioni od alle opere ed agli oggetti ad essi

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Il reclamo per oggetti o somme affidati all'Amministrazione o per ottenere le indennità o i rimborsi previsti dal presente decreto deve essere

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altri oggetti e congegni inerenti al servizio, o per l'attraversamento o l'occupazione, anche temporanei, del suolo o del sottosuolo occorre il consenso

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Salvo le eccezioni previste dall'art. 65 e dal regolamento e salvo quanto è stabilito per le stampe e per i campioni, gli oggetti di corrispondenza

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E' proibito spedire oggetti che possano cagionare danno o costituire pericolo per le persone e per le cose o che possano imbrattare o deteriorare

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oggetti o congegni postali, né per questo è tenuto ad alcuna indennità, salvo diversa clausola risultante dall'atto di costituzione della servitù.

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vetture e degli oggetti trasportati dagli agenti postali, aprire pacchi postali, pacchetti postali ed ogni altro plico che possa contenere merci.

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Nel caso di corrispondenze o di pacchi con indirizzo che all'ufficio risulti a più persone, gli oggetti vengono trattenuti per essere poi aperti alla

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diritto di riavere l'indennità corrisposta, consegnando gli oggetti stessi, senza pregiudizio delle pene in cui si può incorrere secondo le leggi penali

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Non possono essere pignorati, né sequestrati i mobili, i veicoli, gli strumenti, il denaro, le carte-valori ed in genere gli oggetti comunque

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Per il rimborso delle somme riscosse dall'Amministrazione per conto dei mittenti di oggetti gravati di assegno, il termine per il reclamo è di sei

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L'Amministrazione è liberata da ogni responsabilità per la perdita, manomissione od avaria di oggetti raccomandati od assicurati e di pacchi: a) in

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L'ammontare dell'indennità per la corrispondenza e gli oggetti affidati alla posta, nei casi in cui essa è dovuta a norma del presente decreto, è

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